Borsa e investimenti

Opa, Ops e Opas: cosa cambia per l’azionista quando arriva un’offerta pubblica di scambio

La sede di Piazza Affari a Milano, cuore delle offerte pubbliche sul mercato italiano

Come si distinguono le tre offerte pubbliche, che cosa succede a chi aderisce e a chi resta fermo, e perché in un’offerta pubblica di scambio il valore del corrispettivo cambia ogni giorno

Quando su una società quotata arriva un’offerta pubblica, l’azionista si trova davanti a una scelta con una scadenza. Le tre sigle che la descrivono, Opa, Ops e Opas, non indicano operazioni diverse per natura, ma tre modi diversi di pagare, e in un’offerta pubblica di scambio quel modo cambia tutto.

Tre sigle, tre modi di pagare

Nell’offerta pubblica di acquisto (Opa), chi lancia l’operazione mette sul piatto denaro contante. Il prezzo è noto dal primo giorno e non cambia, salvo rilanci.

Nell’offerta pubblica di scambio (Ops), il corrispettivo non è denaro ma azioni dell’offerente. Chi aderisce non incassa: sostituisce i titoli che possiede con titoli di un’altra società.

L’Opas (Offerta pubblica di acquisto e scambio) è la formula mista, una parte in contanti e una parte in azioni.

Perché in un’offerta pubblica di scambio il prezzo non sta mai fermo

In un’offerta di scambio viene fissato un rapporto di concambio, cioè quante azioni dell’offerente spettano per ogni azione portata in adesione. Quel rapporto resta invariato, ma il valore di mercato delle azioni offerte no.

Ne segue che il premio annunciato il primo giorno è una fotografia, non una garanzia. Se il titolo dell’offerente scende durante il periodo di adesione, il valore dell’offerta scende con lui. Se sale, accade il contrario. Chi valuta l’adesione guarda quindi due titoli, non uno.

Volontaria oppure obbligatoria

Un’offerta può nascere per scelta o per obbligo di legge. In Italia il Testo unico della finanza impone di lanciare un’offerta sulla totalità delle azioni a chi supera il 30 per cento del capitale con diritto di voto. Per le piccole e medie imprese quotate lo statuto può fissare una soglia diversa, compresa fra il 25 e il 40 per cento.

La ragione della norma è la parità di trattamento: se qualcuno acquisisce il controllo, anche gli azionisti di minoranza devono poter uscire alle stesse condizioni.

Cosa succede a chi non aderisce

Dipende da quanto raccoglie l’offerente. Se resta sotto il 90 per cento, chi non ha aderito continua a possedere azioni di una società quotata, con un nuovo azionista di controllo e, di norma, minore liquidità sul titolo.

Superato il 90 per cento, scatta l’obbligo di acquistare i titoli di chi ne faccia richiesta. Oltre il 95 per cento l’offerente ha il diritto di rilevare le azioni residue anche senza il consenso dei possessori, e la società esce dal listino. In quel caso restare fermi non evita la vendita: la rinvia soltanto, a un prezzo determinato secondo criteri fissati dalla legge.

I tempi contano quanto il prezzo

Il periodo di adesione dura alcune settimane ed è definito nel documento d’offerta, che l’autorità di vigilanza approva prima della partenza. In alcuni casi si apre poi una riapertura dei termini di cinque giorni di borsa aperta, una seconda finestra per chi non si era mosso.

Fino alla chiusura le azioni restano negoziabili sul mercato. Vendere in Borsa e aderire all’offerta sono due strade diverse, con prezzi e tempi di regolamento che possono non coincidere.

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